(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 2 novembre 2004)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2831 dell'11
agosto 2004.
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    Dopo  l'Art.  2, comma 4, del decreto del presidente della giunta
provinciale  24 agosto  1990,  n.  19,  e' inserito il seguente comma
4-bis:
    «4-bis.  Gli  esperti della sicurezza del lavoro possono altresi'
svolgere  le  funzioni  di  responsabile  o  addetto  al  servizio di
presenzione   e   protezione,   ai  sensi  dell'Art.  8  del  decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Devono
frequentare  corsi  di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Gli  esperti  della  sicurezza  del  lavoro  di  terzo  grado possono
svolgere  le  funzioni  di  responsabile  o  addetto  al  servizio di
prevenzione  e  protezione  soltanto qualora, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano svolto l'attivita' di esperto da
almeno sei mesi.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 23 settembre 2004
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2004
Registro n. 1, foglio n. 26.